ASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE DEL BIOLOGO NUTRIZIONISTA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 396/67 G.U. n° 149 16.06.1967
DPR 328/2001 G.U. n° 190 suppl. ord. 17.08.2001
DM n. 362 del 22.07.1993 G.U. n° 219 17.09.1993

Il biologo è l’unico professionista a favore del quale esistono precise norme di rango legislativo che riconoscono la sua competenza.  

IL BIOLOGO NUTRIZIONISTA E' ABILITATO A:
- eseguire valutazioni dei bisogni nutritivi ed energetici
- prescrivere conseguentemente le opportune diete
- elaborare autonomamente profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio “benessere”,    quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento delle stato di salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori  alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.
- determinare delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi etc. in relazione alla loro composizione ed alle  caratteristiche dei soggetti.
- determinare diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, nosocomi ecc…
- consigliare integratori alimentari qualora la dieta non sia sufficiente a soddisfare i bisogni energetici nutritivi.
- nello svolgimento dell’attività è possibile utilizzare apparecchi non invasivi, ritenuti di ausilio nella rilevazione di parametri utili alla  valutazione dello stato nutrizionale ed energetico della persona.
- il biologo nutrizionista può svolgere la professione in totale autonomia.

Il Biologo può svolgere tali attività solo se iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi, cioè in qualità di biologo nutrizionista.

La legge quadro sull’organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale, n. 502 del 1992, include il biologo quale profilo professionale che opera in sanità.

È FATTO DIVIETO AL BIOLOGO NUTRIZIONISTA DI:
- fare diagnosi
- prescrivere farmaci
- prescrivere analisi
- utilizzare apparecchiature invasive
- utilizzare titoli diversi da quelli determinati dall’O.N.B.

Ad ogni utente che afferisce presso lo studio del nutrizionista deve essere richiesto il consenso al trattamento dei dati sensibilii. Il professionista deve far compilare e firmare, dopo essersi accertato che l'utente ne abbia compreso il contenuto.

Tratto da ONB - Ordine Nazionale dei Biologi

 

ALTRE FIGURE PROFESSIONALI:

DIETOLOGO: laureato con laurea in Medicina e Chirurgia e specializzato in Scienze dell’Alimentazione, può fare diagnosi, prescrivere ed elaborare profili nutrizionali, prescrivere analisi o farmaci, utilizzare apparecchiature invasive.
DIETISTA: laureato con laurea triennale in Dietistica. Il Dietista può elaborare profili nutrizionali in condizioni fisiologiche o patologiche accertate, consigliare integratori alimentari, utilizzare apparecchiature non invasive. Il Dietista non può svolgere la sua professione in totale autonomia: formula ed attua le diete prescritte dal medico o dal biologo e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente.

Nessun'altra figura professionale, come personal trainer, erboristi, farmacisti, naturopati o estetisti, è autorizzata ad elaborare diete.